Con “commercio elettronico indiretto” si fa riferimento alla vendita tramite Internet di beni fisici.
Quindi, in sostanza, se ne parla solo quando:
- si perfeziona la vendita tramite un portale online (ordine e pagamento);
- segue una spedizione fisica del bene.
Da un punto di vista di documenti da emettere, le vendite a consumatori privati sono esonerate:
- dall’obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente;
- dall’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale
fermo restando l’obbligo di registrazione dei corrispettivi.
Quindi, ci si può limitare ad annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, Iva compresa, nel registro dei corrispettivi senza emettere né fattura né scontrino. L’annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al giorno di effettuazione.
Attenzione! Vito che il cliente può chiedere l’emissione della fattura, è necessario che sul sito Internet sia possibile, per l’acquirente, effettuare l’opzione e, conseguentemente, indicare i dati necessari per la fatturazione (tra i quali il suo codice fiscale). Ne abbiamo parlato in un webinar gratuito “Tutti bravi a riempire il carrello”, se ancora non lo hai visto, lo puoi fare qui.
Come si gestisce operativamente?
Quindi, in caso di impresa italiana che cede i propri beni attraverso internet:
- sia a consumatori finali (commercio al minuto);
- sia a operatori economici (commercio all’ingrosso);
è necessario, pur nell’ambito della medesima attività, adottare procedure distinte:
- B2C: registro dei corrispettivi + registro delle fatture emesse (per emissione fattura a richiesta del cliente);
- B2B: registro delle fatture emesse (fatturazione obbligatoria).
Si può comunque scegliere di non fare questa distinzione di procedura, emettendo, volontariamente, fatture nei confronti della propria clientela, indipendentemente dal fatto che si tratti di consumatori finali o di operatori economici.
Attenzione ai resi merce!
Nel caso di reso di merce, se non è stata emessa la fattura di vendita, è possibile rettificare in meno l’Iva solo se si riesce a individuare il collegamento tra la vendita originaria e la successiva restituzione della merce. Si devono quindi conservare i documenti dai quali risultino:
- le generalità del soggetto acquirente
- l’ammontare del prezzo rimborsato
- il codice di bene ceduto
- il codice di reso.
Inoltre, mediante la tenuta delle scritture di magazzino, in sede di verifica fiscale, deve essere possibile rilevare la movimentazione fisica del bene che è stato oggetto di restituzione.
Nel caso in cui, invece, sia stata emessa la fattura di vendita, tutto è più semplice, perché basterà emettere una nota di variazione in diminuzione (nota di credito).