Dallo scorso 21 dicembre c’è l’obbligo per chi si avvale di una collaborazione occasionale di trasmettere una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro. Si tratta di un adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, pena l’irrogazione di pesanti sanzioni fino a 2.500 euro. Ne abbiamo già parlato in questi due post:
Dal 28 marzo è operativa la piattaforma online per la comunicazione. Resta comunque valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail.
Alla procedura telematica si accede autenticandosi con SPID o CIE al “portale servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura ”Lavoro autonomo occasionale”.
La comunicazione è strutturata in questo modo:
Comunicazione (dati del committente):
– codice fiscale o partita iva
– denominazione
– sede legale
Lavoratore autonomo
– codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile scegliere la condizione “soggetto privo di codice fiscale” e riportare i dati anagrafici esteri)
– dati anagrafici
– cittadinanza
– estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno
– domicilio del prestatore
Rapporto di lavoro
– data di inizio
– durata (va indicato il periodo entro cui si completerà la prestazione occasionale: è possibile scegliere tra 7, 15 e 30 giorni)
– descrizione dell’attività
– compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione)
– sede di lavoro
Dati invio
– dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail)
Fino al 30 aprile 2022 sarà ancora possibile trasmettere la comunicazione via e-mail come già spiegato in questo articolo Lavoro autonomo occasionale 2022
Ricordiamo, infine, che è tenuto all’obbligo di comunicazione solo chi svolge attività d’impresa, come abbiamo dettagliato in questo articolo Comunicazione lavoratori occasionali: chi la deve inviare?