Proviamo a scrivere questo articolo su un argomento non semplice perchè, al momento, in Italia non esiste una normativa fiscale ad hoc.
Per parlare di fisco e criptovalute bisogna far riferimento a risoluzioni, interpelli e istruzioni, con le conseguenti difficoltà. Proviamo a far un po’ di ordine, ma senza la pretesa di essere esaustivi, e sapendo che le normative sul tema possono subire variazioni.
In questo articolo ci concentriamo sulle persone fisiche (quindi privati che non detengono criptovalute all’interno di un’attività d’impresa).
Cripto e persone fisiche
La tassazione
L’Erario afferma che “ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono bitcoin (o altre valute virtuali) al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali“.
Significa che da un punto di vista fiscale le valute virtuali sono assimilate alle valute tradizionali estere e, quindi, le cessioni non danno origine a redditi imponibili, se manca la finalità speculativa.
Quando si ha speculazione (e quindi tassazione)?
Si ha finalità speculativa quando la giacenza media supera i 51.645,69 € per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta.
Solo in tal caso, la plusvalenza genera redditi di natura diversa che sono tassati con imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento.
Quando si genera una plusvalenza?
La plusvalenza si potrebbe generare nei casi di:
- Cambio della criptovaluta con l’euro
- Cambio della criptovaluta con altre valute estere
- Cambio della criptovaluta con altre criptovalute
Quanto è la plusvalenza?
La plusvalenza è data dalla differenza tra il valore di realizzo della cessione ed il costo della criptovaluta. Su questa differenza si calcola l’imposta sostitutiva del 26%.
Ricapitoliamo:
In conclusione, se detengo criptovalute, per prima cosa devo capire se per il Fisco la mia finalità è speculativa o meno (attraverso il limite dei 51.645,69 euro e i 7 giorni).
Se non supero uno dei due limiti, non mi preoccupo perchè non sarò comunque tassato.
Se, invece, supero i limiti previsti, le plusvalenze (qualsiasi importo) saranno tassate nella dichiarazione dei redditi Unico PF attraverso un’imposta sostitutiva del 26%.
Il monitoraggio
Anche nel caso in cui non ci sia tassazione (ad esempio perchè non vi sono cessioni che danno vita a plusvalenze o non si superano i limiti), le criptovalute vanno comunque inserite in dichiarazione dei redditi Modello Unico PF.
Vanno dichiarate nel quadro RW con il codice 14 “Altre attività estere di natura finanziaria”, andando ad indicare il valore di acquisto iniziale e finale al 31/12.