Dal 1°luglio 2022 scatta l’obbligo di trasmissione elettronica tramite SDI:
- delle fatture per operazioni attive a clienti esteri;
- delle autofatture relative agli acquisti da fornitori esteri.
Cerchiamo di capire cosa cambierà in modo da organizzarci per tempo:
Fatture attive a clienti esteri
Per le fatture attive verso clienti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere fattura elettronica inserendo nel campo codice destinatario “XXXXXXX”.
Già conoscevamo questa possibilità (e molti già lo fanno). Da luglio non si tratterà più di un’opzione, ma di un obbligo.
La trasmissione dovrà avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione dei beni o della prestazione di servizi (ovvero il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita).
Come per le fatture attive a clienti italiani, quindi, anche per i clienti esteri a cui ad esempio emettiamo fattura in data 1° luglio, avremo tempo fino al 12 luglio per trasmettere il file .xml allo SDI.
Fatture passive da fornitori esteri
Per le fatture passive di acquisto che si ricevono in modalità analogica da fornitori esteri, si dovrà generare un documento elettronico .xml da trasmettere allo SDI.
La trasmissione andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione.
Per gli acquisti esteri di luglio, ad esempio, avremo tempo fino al 15 agosto per emettere l’autofattura/integrazione elettronica.
I “tipi documento” per integrare gli acquisti esteri saranno tre, a seconda dell’acquisto (bene o servizio) e del fornitore (Ue o extra-Ue):
TD17 – Autofattura per l’acquisto di servizi da soggetti esteri
Si deve emettere per il reverse charge esterno, ovvero quando il fornitore di servizi è un soggetto estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano), con questi dati:
- Cedente/prestatore: i dati del fornitore estero;
- Campo cessionario/committente: i dati della nostra azienda che emette l’autofattura;
- Data: la data di ricezione della fattura estera di acquisto nel caso di acquisto di servizi intracomunitari; la data di effettuazione dell’operazione nel caso di acquisto di servizi extra-comunitari o San Marino/Città del Vaticano.
TD18 – Integrazione per l’acquisto intracomunitario di beni
Questa tipologia di documento elettronico si utilizza per l’acquisto di beni da un soggetto residente in uno dei Paesi della Comunità Europea.
- Cedente/prestatore: i dati del fornitore estero;
- Campo cessionario/committente: i dati della nostra azienda che effettua l’integrazione;
- Data: la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero).
TD19 – Autofattura o integrazione per le ulteriori fattispecie previste nel caso di acquisto di beni dall’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Si deve usare questa modalità per gli acquisti:
- di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano;
- da un fornitore estero (Ue o extra-Ue) di beni che sono già nel territorio italiano (e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione). Succede, ad esempio, negli acquisti online (es. tramite Amazon) per cui capita di ricevere dei beni da un magazzino in Italia, mentre la fattura viene emessa da un fornitore di un Paese extra-UE.
In questi casi i dati da indicare sono:
- Cedente/prestatore: i dati del fornitore estero;
- Campo cessionario/committente: i dati della nostra azienda che effettua l’integrazione;
- Data: la data di ricezione della fattura estera di acquisto nel caso di acquisto di beni intracomunitari; la data di effettuazione dell’operazione nel caso di acquisto di beni da fornitore Extra-UE o Repubblica di San Marino/Città del Vaticano.
Le importazioni
L’obbligo di trasmissione dell’autofattura/integrazione elettronica è facoltativo per tutte le operazioni per le quali è emessa una bolletta doganale, oppure è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante SDI.