A partire dal 21 dicembre 2021 è entrato in vigore l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro dei contratti di collaborazione occasionale.
Ne abbiamo parlato in questo articolo.
Ora cerchiamo di fare chiarezza su chi è obbligato e chi, invece, è esonerato:
Soggetti obbligati
L’obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori, relativamente a lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Prima dell’effettuazione della prestazione, in sostanza, va inviata una mail all’Ispettorato territoriale del luogo dove si svolge la prestazione (si possono trovare gli indirizzi in questa Nota) scrivendo nel corpo della mail (senza allegato) dati del committente e del prestatore, luogo della prestazione, sintetica descrizione dell’attività, data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale, ammontare del compenso.
Soggetti e prestazioni escluse
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione:
– gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
– le aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
– il rapporto con il procacciatore d’affari occasionali;
– le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;
– le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore di ASD e SSD;
– gli studi professionali non organizzati in forma di impresa;
– i rapporti con le pubbliche amministrazioni;
– i rapporti di lavoro domestico;
– le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
– i partiti politici;
– le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza;
– le ONLUS.
Per approfondimenti rinviamo alla pagina del sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro: