La marca da bollo è un tributo alternativo all’IVA e va applicata quando una fattura contiene tutte o anche solo una voce esente dall’iva, il cui importo sia superiore €77.47.
Cosa dice la regola?
La marca da bollo, se si rientra nel caso di cui sopra, va applicata sia sulle fatture cartacee che elettroniche.
Sulle fatture cartacee l’imposta si assolve applicando il talloncino acquistato in tabaccheria sull’originale della fattura.
Sulle fatture elettroniche, invece, si assolve segnalandolo all’interno del file XML (se usi un programma di fatturazione, basterà cliccare il bottone apposito) e pagando poi l’importo dovuto trimestralmente sul portale Fatture e Corrispettivi.
Non in tutte le fatture senza iva però va applicato il bollo. Ecco i casi principali in cui è dovuto:
- Fatture emesse da partite iva in regime forfettario o dei minimi.
- Ricevute per compensi occasionali.
- Ricevute per diritti d’autore.
- Fatture con operazioni esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/1972, come le parcelle dei medici o le attività culturali.
- Fatture con operazioni escluse dell’ IVA ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972. Ad esempio il rimborso delle spese in nome e per conto, cioè quando anticipi delle spese per il cliente e la fattura di acquisto è intestata a quest’ultimo.
- Fatture per operazioni non imponibili ai sensi degli art. 8 c), 8 bis e 9. Questi articoli rimandano a particolari casi riguardanti le esportazioni, difficili da riassumere in un post divulgativo e per la cui gestione consigliamo di chiedere conferma al proprio consulente.
Se applichi l’iva su tutte le voci all’interno della fattura, l’imposta di bollo non è dovuta.