Entro il 27 dicembre si deve versare l’acconto IVA per l’anno in corso.
L’acconto va versato utilizzando il modello F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando i codici tributo:
- 6013 per chi versa l’Iva mensile
- 6035 per chi versa l’Iva trimestrale
Per il calcolo dell’acconto si possono utilizzare 3 metodi:
storico
L’acconto è pari all’88% dell’imposta dovuta dell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente.
Se, ad esempio, per il quarto trimestre 2020 l’IVA dovuta era pari a 1.000 euro, entro il 27 dicembre dovrò versare 880 euro di acconto IVA 2021.
analitico
Si esegue una liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre calcolando la differenza tra le operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data. L’acconto dovuto è pari al 100% del calcolato.
In questo caso, quindi, è necessario chiedere al proprio consulente fiscale di eseguire un calcolo dell’Iva ulteriore rispetto alle scadenze tradizionali.
previsionale
Con questo metodo si calcola l’88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno.
Se, quindi, si prevede di dover versare per l’intero trimestre o mese 1.000 euro di IVA, si verseranno entro il 27/12 880 euro di acconto.
Il metodo storico è il più immediato e comporta meno rischi. I metodi analitici e previsionali possono essere conveniente se si ritiene di avere un debito IVA dell’ultimo periodo 2021 (mese o trimestre) inferiore rispetto all’88% dello scorso anno (metodo storico).
Il metodo analitico è oneroso sotto il profilo operativo, perchè comporta un lavoro “extra” da chiedere al proprio commercialista. Vale la pena farlo solo se si ritiene ci sia una grande differenza tra lo storico e il dovuto.
Con il metodo previsionale vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l’Iva, inferiore al dovuto.
Esoneri:
- chi ha un debito di importo inferiore a 103,29 euro;
- chi ha iniziato l’attività nel 2021;
- chi ha chiuso prima del 30 novembre 2021 (mensili) o del 30 settembre 2021 (trimestrali);
- chi era a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente;
- chi è in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 o in regime dei “minimi” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011;
- chi applica il regime forfetario ex L. 398/1991.