Con provvedimento del 29 novembre scorso sono state definite le modalità per richiedere il contributo perequativo, per la cui trasmissione c’è tempo fino al 28 dicembre 2021. Qui puoi leggere il testo del provvedimento e qui la norma di riferimento.
Le caratteristiche principali del contributo sono:
- Riguarda solo i titolari di partita IVA con ricavi fino a 10 milioni. l contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento di attività commerciali.
- Spetta solo se il risultato economico d’esercizio (non il fatturato!) relativo al 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto a quello 2019.
- Non spetta se l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti è uguale o superiore alla differenza tra il risultato 2019 e quello 2020.
- L’importo massimo è 150.000 euro.
- L’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021.
Come si calcola?
Alla differenza tra il risultato 2019 e 2020 (se superiore al 30%) si applicano cinque aliquote percentuali:
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.
Infine, il contributo effettivo si calcola sottraendo al risultato ottenuto, i contributi Covid già ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.
Dove prendere i dati per fare il calcolo?
Facciamo un elenco (non esaustivo) dei quadri di riferimento del Modello Unico, per poter ricavare i dati che ci servono per fare il calcolo:
- Contabilità ordinaria: RF63, col. 1 ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
- Contabilità semplificata: RG31, col. 1 ovvero reddito d’impresa analitico al lordo delle perdite;
- Lavoratore autonomo: RE21, col. 3, ovvero reddito di lavoro autonomo analitico al lordo delle perdite;
- Regime vantaggio / forfetario: LM8, col. 1 + LM36, col. 1, ovvero reddito d’impresa e di lavoro autonomo analitico (vantaggio) e forfetario al lordo delle perdite.
Come fare domanda?
Si deve inviare l’istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia o tramite il servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito delle Entrate entro il 28 dicembre.
Come si riceve?
Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate con accredito su conto corrente bancario o postale intestato al richiedente.
Si può optare anche (in maniera irrevocabile) per un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Esempio
Supponiamo la seguente situazione:
- Risultato economico 2019: 40.000 euro
- Risultato economico 2020: 25.000 euro
- Contributo fondo perduto “Decreto Rilancio” ricevuto: 1.000 euro
- Contributo fondo perduto “Decreto Ristori” ricevuto: 1.000 euro
Il contributo perequativo spettante è pari a 3.900 euro ed è così determinato:
A) Risultato economico 2019 | 40.000 |
B) Risultato economico 2020 | 25.000 |
Perdita (A – B) | 15.000 |
Perdita in percentuale (A – B) / A | 37,5% |
Diritto al contributo? (la perdita è superiore al 30%?) | SI’ |
C) Contributi Covid ricevuti dall’Agenzia Entrate: | |
Decreto Rilancio | 1.000 |
Decreto Agosto | 0 |
Decreto Ristori | 1.000 |
Decreto Natale | 0 |
Decreto Sostegni | 0 |
Decreto Sostegni-bis | 0 |
Perdita reale (A – B – C) | 13.000 |
Aliquota (in funzione del reddito 2019) | 30% |
Contributo spettante (A – B – C) x Aliquota | 3.900 |
Ecco qualche link utile:
Qui la pagina web informativa dell’Agenzia delle Entrate
Qui l’istanza
Qui le istruzioni per la compilazione
Qui il link per l’accesso a Fatture e Corrispettivi per la compilazione della domanda