Il dominio del nostro e-commerce

da | Nov 22, 2021 | Approfondimenti fiscali, e-commerce, Start up

Il nome

Prima di aprire un sito web, sia esso vetrina, pubblicitario o e-commerce, si deve prestare attenzione alla scelta del nome.

Tralasciando le indicazioni di marketing, che non ci competono, da un punto di vista giuridico si deve fare attenzione che la registrazione di un nome di dominio non coincida con un marchio, soprattutto se conosciuto.

Ad oggi il principio di base della registrazione del nome di un dominio è “first come – first served“, ovvero la priorità cronologica, per cui risulta di proprietà di chi per primo lo ha registrato: essere proprietari di un marchio non è ragione sufficiente per essere anche proprietari del nome del dominio. Significa che nessuno ci vieta operativamente di aprire un dominio con il nome di un marchio di terzi.

Tuttavia, il titolare di un marchio registrato ha il diritto di impedire che questo venga usato da terzi. Pertanto la registrazione di un dominio con un nome di un marchio altrui può costituire reato di contraffazione del marchio perchè può permettere di trarne indebito vantaggio.

E’ quindi consigliabile, prima di aprire un sito web, verificare che il nome del dominio non sia già in uso ovvero contenga un marchio registrato.

.it .com .org .me …?

La scelta di utilizzare le desinenze .it, .com, .org … è innanzitutto una questione di posizionamento e visibilità.

Tuttavia, da un punto di vista giuridico, quello da tenere in considerazione nella scelta, è che i domini .it sono sottoposti alla giurisdizione italiana e quindi possono consentire una migliore gestione di eventuali controversie.

Informazioni minime del sito

La norma italiana prevede che il sito web, di qualsiasi natura sia, debba contenere queste informazioni:

Il numero di partita iva deve essere riportato nella home page e in ogni atto e corrispondenza attribuibile al sito (ad esempio nei testi delle e-mail o documenti digitali generati dal sito). In caso di mancata indicazione la sanzione varia da € 250 a € 2.000.

Con riferimento alle società di capitali (Srl e SpA) deve essere indicata la sede legale, l’ufficio del Registro delle Imprese in cui la società è registrata con il relativo numero, il capitale effettivamente versato, lo stato dell’eventuale liquidazione della società ovvero se a socio unico. In caso di mancata indicazione delle informazioni richieste, la sanzione, che viene applicata a ciascun amministratore va da € 206 a € 2.065.

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