Il tema del recupero crediti è una questione legale, che esula dalle nostre competenze specifiche, ma essendo una questione molto diffusa e sentita, proviamo a fare un po’ di chiarezza per punti.
Che cosa possiamo fare quando non veniamo pagati?
Quasi ogni imprenditore, ahimè, si è trovato nel corso della sua carriera ad avere degli insoluti …. e, purtroppo, potrebbe capitare a chiunque svolge lavori c.d. autonomi.
Qualora un cliente, per le più svariate ragioni, non voglia o non possa adempiere al proprio debito, vi dovrete rivolgere ad un legale perché attivi la procedura coattiva del recupero del credito.
Il c.d. ricorso per ingiunzione di pagamento è disciplinato dall’art. 633 e ss. del codice di procedura civile.
Prima di depositare il ricorso per ingiunzione, anche detto ricorso per decreto ingiuntivo, il legale, generalmente, inoltra una diffida ad adempiere, per poi procedere giudizialmente in caso di mancato riscontro o di riscontro negativo del debitore.
Ok, se decidiamo di procedere quali sono i costi?
Il deposito del ricorso non è gratuito, in quanto oltre alle competenze dovute al professionista che vi assiste, occorre pagare il cosiddetto contributo unificato, che è una tassa che si paga allo stato prima di ogni processo ed il cui ammontare varia a secondo del valore del credito da recuperare.
Cosa succede dopo il deposito del ricorso per ingiunzione?
Il Giudice, se allegata la documentazione, emette un provvedimento, chiamato tecnicamente decreto ingiuntivo, a mezzo del quale condanna il debitore al pagamento dell’importo richiesto, oltre che delle spese legali.
Una volta ottenuto, il decreto ingiuntivo deve essere portato a conoscenza del debitore, in quanto viene emesso dal giudice senza che questi venga sentito, tramite il procedimento della “notifica”.
Se il debitore, entro 40 giorni dalla notifica, non si oppone e non paga, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e il creditore potrà procedere con il processo esecutivo.
Il debitore può comunque rifiutarsi di pagare dopo aver ricevuto la notifica?
Certo, il debitore può opporsi. Potrebbe farlo a fini meramente dilatori, ossia per guadagnare tempo e ritardare il pagamento del debito, oppure fondatamente, ad esempio eccependo che la merce fornita era affetta da vizi o il servizio reso era insoddisfacente …
In questo caso, si apre un vero e proprio processo ad esito del quale il decreto ingiuntivo ottenuto potrà essere confermato o revocato a secondo delle risultanze dell’istruttoria del procedimento di merito.
Il consiglio è quello di rivolgervi al vostro legale di fiducia nel caso vi trovaste in una situazione di insoluti, ma se avete bisogno di un consiglio siamo QUI