Come saprete, il Governo ha introdotto dal prossimo 15 ottobre l’obbligo di presentare il green pass per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati.
Con il DPCM firmato pochi giorni fa (12/10/2021) sono state date ulteriori indicazioni su come effettuare le verifiche in maniera automatizzata e nel rispetto della privacy.
Chi ha o può avere il Green Pass?
La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata nei casi di:
1) vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
2) vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
3) guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
4) test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall’esecuzione del test.
Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa se viene identificata la positività.
Fino a quando è obbligatorio fare la verifica?
L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021, data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria.
A chi deve essere verificato il green pass?
Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale. Sono ricomprese quindi tutte le attività svolte, anche sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, libera professione, ecc.
L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione solo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Come si effettua la verifica?
La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre QR code. La verifica dovrà avvenire tramite l’applicazione
VerificaC19. A
questo link trovate maggiori informazioni sulla App e i link per scaricarla.
L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).
L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
I controlli del datore di lavoro, possono avvenire anche in anticipo, ma comunque non prima di 48 ore.
Il datore di lavoro deve redigere e diffondere all’interno dell’azienda, prima del 15 ottobre, le linee guida ad hoc nella quale descrive le modalità con cui saranno svolti i controlli.
Il soggetto preposto alla verifica è il datore di lavoro che può, comunque, con un atto formale di nomina, delegare le funzioni di accertamento.
Il personale preposto al controllo dovrà vietare, al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo, l’accesso alla struttura invitandolo ad allontanarsi.
Per essere in regola con questa normativa, il datore di lavoro non dovrà limitarsi a verificare i green pass, ma avrà anche l’obbligo di redigere alcuni documenti espressamente previsti dalla norma.
Quali sono le conseguenze e le sanzioni?
Dal 15 ottobre, coloro che saranno ancora sprovvisti di pass, non potendo accedere al luogo di lavoro, verranno considerati assenti ingiustificati con conseguente sospensione dello stipendio. Non sono previste sanzioni disciplinari per chi dichiara di non avere il pass.
Per coloro che tenteranno di accedere senza esibire o confessare di non avere il certificato, scatteranno sia gli ammonimenti disciplinari che una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.
I datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l’organizzazione, si dispone una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.
Invitiamo tutti a leggere a questo link le FAQ sul Sole 24 Ore che rispondono a tanti dubbi e casi specifici.