Entro il 30 giugno siamo chiamati a pubblicare l’elenco dei contributi e aiuti pubblici ricevuti nel 2020 superiori a 10.000 euro.
Chi?
Tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese, e pertanto:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Come?
La Legge 124/2017 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno sul sito internet aziendale venga pubblicato l’elenco degli aiuti e contributi pubblici superiori a 10.000 euro ricevuti nell’anno precedente. Chi non ha un sito può pubblicarlo sul sito delle associazioni di categoria alle quali aderisce.
Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria possono indicare i contributi nella nota integrativa. Per le Srl che redigono il bilancio in forma abbreviata non è certo che l’indicazione in nota integrativa esoneri dall’obbligo di pubblicazione sul sito. Consigliamo, quindi, di procedere comunque alla pubblicazione sul proprio sito aziendale.
Cosa?
Vanno pubblicati i contributi e gli aiuti di importo complessivo superiore a 10.000 euro erogati da:
- Stato;
- Enti locali (Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni);
- Istituzioni universitarie;
- Istituti autonomi case popolari;
- Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
- Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- Agenzie fiscali;
- Società a controllo pubblico (secondo parte della dottrina).
Se i singoli aiuti sono di importo inferiore a 10.000, ma, complessivamente, superano detto importo, tutti i contributi sono soggetti all’obbligo.
Vanno inseriti nell’elenco da pubblicare:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti e l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio). In questa tipologia rientra, ad esempio, anche la garanzia per il finanziamento del Decreto Liquidità 2020 di 25mila euro (poi diventati 30mila).
Non vanno pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
Devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato concesso ma non erogato, non va pubblicato.
Come?
Per ogni aiuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio;
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Cosa succede se non viene fatto?
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1%degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Solamente qualora non si proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
Vi invitiamo, infine, a vedere questo breve video di approfondimento https://www.youtube.com/watch?v=pmgoOWL61yY