Questa scadenza fiscale ti riguarda se intervengono entrambe queste due condizioni:
- emetti fattura elettronica
- applichi la marca da bollo
Se, ad esempio, sei nel regime forfettario o dei minimi hai l’obbligo di applicare il bollo su tutte le fatture di importo superiore a 77,47€.
Se, invece, sei in regime fiscale ordinario, di norma non applichi il bollo ma l’Iva. Tuttavia, potrebbe esserti capitato di emettere fatture con importi senza Iva, ad esempio per articoli esenti (come i rimborsi spese ex art. 15). In questi casi hai l’obbligo di versare la marca da bollo di € 2 euro se questi importi superano i 77,47€.
Come già successo per il 2020, anche quest’anno le date di scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo, vengono modificate:
1° trimestre: entro il 31 Maggio 2021
2° trimestre: entro il 30 Settembre 2021
3° trimestre: entro il 30 Novembre 2021
4° trimestre: entro il 28 Febbraio 2022
Queste scadenze sono sempre valide se il totale dei bolli da versare supera i 250€.
Per quanto riguarda le prime due scadenze, invece, se il versamento dell’importo trimestrale rimane sotto la soglia di 250€, la scadenza è spostata al trimestre successivo. Quindi:
- se il valore di tutte le imposte di bollo del primo trimestre non supera i 250€, non si deve pagare nulla entro il 31 Maggio: la scadenza slitta a quella del secondo trimestre
- se il valore delle imposte di bollo del primo trimestre, sommate a quelle del secondo trimestre, ancora non supera i 250€, non si deve pagare nulla nemmeno entro il 30 Settembre: la scadenza slitta a quella per il terzo trimestre
- terzo e quarto trimestre si versano invece secondo naturale scadenza, ovvero, il 30 Novembre 2021 e il 28 Febbraio 2022.
I bolli sulle fatture elettroniche si pagano attraverso il sito Fisconline. A questo link puoi vedere la procedura.
Le persone che applicano il bollo cartaceo non sono interessate da queste scadenze. Possono continuare ad applicare la marca da bollo cartacea su ogni fattura come sempre fatto!